L’art. 71 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/17) nel prevedere che le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, riproduce l’agevolazione già spettante alle associazioni di promozione sociale in base all’art. 32 comma IV L.383/2000, ora abrogato dalla riforma. La nuova disposizione è già applicabile alle APS iscritte ai rispettivi registri e verrà estesa a tutti gli ETS, dopo la piena attuazione della riforma, con l'operatività del RUNTS.
Al riguardo, si segnalano alcune recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa che, pur non facendo diretta applicazione della nuova disposizione, data la sostanziale corrispondenza con quella originaria destinata alle APS, meritano di essere tenute in considerazione non solo ora ma anche in una prospettiva futura.